(massima n. 1)
In conformitā all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Suprema Corte, deve ritenersi che i decreti autorizzativi delle intercettazioni debbano essere allegati dal pubblico ministero agli atti da trasmettere al giudice per le indagini preliminari a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, e, successivamente, al tribunale in sede di riesame o di appello cautelare. La mancata presenza tra gli atti trasmessi dal P.M. al tribunale, a norma dellart. 309, comma quinto, c.p.p., dei decreti autorizzativi non determina, tuttavia, di per sč, l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare. Questa sanzione č stata infatti tassativamente correlata, a norma dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., alla sola mancata trasmissione degli atti posti dal P.M. a fondamento della richiesta di applicazione della misura coercitiva. D'altro canto, l'omessa allegazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare dei decreti autorizzativi non dā luogo, di per sč, a nullitā dell'ordinanza applicativa in quanto emessa in assenza dei gravi indizi di colpevolezza, dovendo il tribunale valutare, quale giudice del riesame, in forza dei poteri conferitigli dall'art. 309, comma nono, c.p.p., la legittimitā della misura stessa sulla base del contenuto degli atti trasmessi dal P.M., senza tener conto dei risultati delle intercettazioni.