(massima n. 1)
Ai fini dell'utilizzabilitā dei risultati delle intercettazioni per l'emissione di una misura cautelare non č necessaria la trasmissione del verbale previsto dall'art. 268, comma primo, c.p.p., ma č sufficiente la trasmissione, con la richiesta del P.M., di una documentazione sommaria e informale, come i c.d. brogliacci di ascolto. E invero, mentre č necessaria la trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per dimostrare che le intercettazioni non sono state diposte in violazione di un divieto stabilito dalla legge (vizio che senz'altro pregiudicherebbe la possibilitā di tenere conto degli indizi attraverso di esse acquisiti per l'emissione della misura), lo stesso valore non si puō attribuire al verbale, la cui funzione č solo di dare atto delle modalitā di svolgimento delle relative operazioni. (Fattispecie concernente intercettazioni ambientali, in relazione alle quali, peraltro, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il disposto di cui all'art. 268, comma terzo, c.p.p.).