(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 c.p.p., che rientra negli adempimenti da osservarsi nell'ambito del procedimento principale. Nella procedura incidentale de libertate il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con la urgenza che caratterizza le misure cautelari.