(massima n. 1)
In tema di intercettazione delle conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilitą della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'art. 268 c.p.p. a forme, modi e garanzie previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attivitą trascrittiva. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporti una mera attivitą ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art. 511, comma 3, c.p.p., che consente l'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito).