(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, ove sia stato autorizzato il ritardo sino alla conclusione delle indagini preliminari per il deposito delle trascrizioni, delle registrazioni e dei relativi decreti autorizzatori, il termine di cui all'art. 268, comma 2 c.p.p. coincide con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito, l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltą di cui all'art. 268, comma 6 del codice di rito.