(massima n. 1)
L'omessa declaratoria di contumacia del convenuto non costituitosi non determina nullitą della sentenza, né rappresenta elemento, da solo, sufficiente per dedurne la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera irregolaritą sanabile con il procedimento di correzione di errore materiale della sentenza.