(massima n. 2)
La disposizione generale dell'art. 291 c.p.c., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente, come nel caso di mancata consegna dell'atto al destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato.