(massima n. 1)
Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attivitą di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i supporti informatici relativi a tale attivitą di indagine non vanno considerati "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento).