(massima n. 1)
Le carenze motivazionali del decreto con il quale il pubblico ministero abbia disposto, ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.p.p., l'effettuazione di operazioni di intercettazione con impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della repubblica possono essere sancite mediante l'adozione, da parte dello stesso pubblico ministero, di un provvedimento integrativo fino al momento in cui i risultati delle intercettazioni non debbano essere utilizzati dal giudice, anche ai soli fini cautelari e quindi, in tale ultima ipotesi, fino a quando non sia emessa l'ordinanza applicativa della misura cautelare.