(massima n. 1)
In tema di intercettazioni c.d. “ambientali”, quando si attesti, nel provvedimento previsto dall'art. 268, comma 3, seconda parte, c.p.p., la tecnica impossibilità di effettuarle mediante uso degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica, per la loro accertata inidoneità allo scopo e non per mera, temporanea inutilizzabilità, diventa per ciò stesso superflua l'esigenza di una motivazione anche in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative del ricorso ad impianti esterni.