(massima n. 1)
Per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (nella specie effettuate nei locali di un istituto di pena) č richiesto, a pena di inutilizzabilitā del relativo contenuto, che il decreto del pubblico ministero di autorizzazione a servirsi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 268, comma terzo, c.p.p., di apparecchiature non installate presso la procura della Repubblica che procede, sia adeguatamente motivato.