(massima n. 1)
Gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, del codice di procedura penale, sono inutilizzabili in giudizio. Ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autoritą giudiziaria circa le modalitą dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralitą non preventivamente determinabile di soggetti, dą luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimitą sanzionata non solo dalla inutilizzabilitą dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresģ, evidentemente, la possibilitą di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni.