(massima n. 1)
Le parti dell'edificio condominiale indicate dal n. 2) dell'art. 1117 c.c. e quindi anche i locali per la portineria possono essere sottratti alla presunzione di proprietā comune, ma non č sufficiente, a tal fine, che vi sia stato un atto di trasferimento degli stessi perché possa affermarsi che sia venuto meno il vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, essendo necessario invece che sia stata assunta dal condominio una deliberazione che ne abbia esclusi dall'utilizzazione comune.