(massima n. 1)
I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza - che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale.