(massima n. 1)
In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, c.p.c. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non č inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilitā di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dā luogo ad una nullitā sanabile ex art. 160 c.p.c., con conseguente operativitā dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.