(massima n. 1)
Nell'ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non č ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l'errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti, ex artt. 287 e 288 c.p.c.