(massima n. 1)
Tra requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell'art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall'apposizione della data — per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell'atto — e dalla sottoscrizione in calce, che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.