(massima n. 2)
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo — in mancanza di esplicite ammissioni dell'imputato — ha natura essenzialmente indiretta, poiché è tratta da elementi esterni, che devono essere considerati alla stregua di indizi. Ad evitare, quindi, che il libero convincimento del giudice, trattandosi di prova indiretta, si traduca in arbitrio, o in un convincimento meramente soggettivo, astratto dalla prova, è necessario che l'indizio sia certo, e non meramente ipotetico o congetturale; che la deduzione del fatto noto rientri in un procedimento logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza e nel caso di pluralità di fatti indizianti, questi siano concordanti, nel senso che valutati nel loro insieme confluiscano univocamente in una ricostruzione logica unitaria del fatto ignoto, che non deve avere contro di sé alcun ragionevole dubbio.