(massima n. 1)
L'eccezionalitą della normativa che disciplina la c.d. «attivitą di contrasto» prevista dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, esclude che essa possa avere applicazione, per analogia, al di fuori dei casi espressamente previsti. Debbono, pertanto, ritenersi inutilizzabili, anche ai fini dell'imposizione e del mantenimento di un sequestro probatorio, i risultati di detta attivitą quando il reato allo stato ipotizzabile sia soltanto quello di cui all'art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico), non compreso nell'elencazione di cui al citato art. 14 della legge n. 269/1998.