(massima n. 1)
Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, secondo e quarto comma, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva ed ove lo faccia il giudice del gravame può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, che non sia stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando che la detta violazione non sia stata oggetto di specifico gravame di parte. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello contro la sentenza definitiva avesse d'ufficio rilevato la violazione del giudicato, sotto il profilo che una questione di individuazione di un termine di prescrizione, decisa dal giudice di primo grado con sentenza parziale non definitiva, non impugnata e non fatta oggetto di riserva di impugnazione, era stata decisa differentemente con la sentenza definitiva, pur non sottoposta dalla parte interessata a gravame incidentale sul punto).