(massima n. 1)
Il sequestro di somme di denaro su conti correnti, aventi natura di corpo di reato, non eslcude la necessitą di provare o comunque di dare atto della sussistenza di un rapporto di pertinenza fra le singole disponibilitą sottoposte a vincolo e lo specifico fatto reato contestato ovvero la necessitą di motivare sulla qualificazione dei medesimi conti correnti come specifico corpo di reato. (Segnalazione di contrasto n. 146 del 2000).