(massima n. 1)
Il sequestro probatorio di somme di denaro depositate in conto corrente bancario, ove non risulti positivamente dimostrata la loro qualificabilità come “corpo di reato”, ai sensi dell'art. 253, comma 2, c.p.p., può trovare giustificazione solo in quanto si dimostri, oltre alla loro “pertinenza” al reato, anche la concreta inidoneità, a fini probatori, della sola acquisizione della documentazione bancaria attinente alla movimentazione del conto corrente.