(massima n. 1)
La proposizione di una domanda di condono edilizio, di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni con L. 24 novembre 2003 n. 326, non impedisce l'adozione o la permanenza di un provvedimento di sequestro, sia perchč la misura cautelare reale o a fini probatori ha il solo scopo di lasciare inalterata la situazione o di impedire la prosecuzione dell'opera, sia in quanto la speciale causa estintiva discendente dalla procedura di condono richiede la sua formale dichiarazione previo accertamento dei presupposti cui la stessa č subordinata.