(massima n. 1)
In materia edilizia la avvenuta presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazione con L. 24 novembre 2003 n. 326, cd. condono edilizio, non incide sulla possibilitą di eseguire la misura cautelare reale disposta sull'immobile oggetto di condono.