(massima n. 1)
Il principio dell'invaliditā derivata del sequestro probatorio, per cui lo stesso, allorché č eseguito all'esito di una perquisizione illegittima, non č utilizzabile come prova nel processo, trova un limite con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 253, comma primo, c.p.p. Secondo tale previsione di sequestro probatorio č obbligatorio non solo per il corpo di reato che venga ritrovato nel corso della perquisizione in quanto dimostrativo in via immediata del collegamento della cosa stessa con l'illecito penale, ma anche per le cose pertinenti al reato, in quanto siano indispensabili per l'accertamento dei fatti e della responsabilitā penale ipotizzati a carico dell'indagato.