(massima n. 1)
A norma della disposizione di cui all'art. 279, n. 4, c.p.c., da interpretare in armonia con tutti i numeri precedenti dello stesso articolo, il giudice č abilitato a decidere con sentenza non definitiva le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito potenzialmente risolutive della controversia anche ove ritenga di risolvere tali questioni in un senso che comporti la prosecuzione del giudizio, ma non č affatto abilitato a frazionare la decisione di merito in ordine alla domanda, ovvero ai capi autonomi della medesima.