(massima n. 1)
Fuori dell'ipotesi prevista dagli artt. 279, n. 4 e 278 c.p.c. al giudice del merito non è consentito frazionare il procedimento decisorio in più pronunzie, aventi per oggetto la stessa causa. Pertanto, nel caso di violazione di tale principio, tutte le sentenze assumono carattere definitivo, anche se la prima pronuncia erroneamente sia stata indicata come «non definitiva» cosicché priva di ogni effetto è la riserva di impugnazione ex artt. 340 e 361 c.p.c. compiuta dalla parte totalmente o parzialmente soccombente, la quale deve provvedere, invece, all'impugnazione immediata della sentenza nel termine previsto dagli artt. 326, 327 c.p.c.