(massima n. 1)
Nel caso in cui le parti contendenti accampino contrapposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, il giudice di merito, ai sensi degli artt. 103, 104, 279 c.p.c. ha facoltą di separare le cause relative a diverse pretese e quindi di statuire, con sentenza non definitiva, su una o su talune di queste e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ravvisata necessaria, la decisione sulle altre.