(massima n. 1)
Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito tanto la facoltą di derogare, in presenza di richiesta della parte, alla regola generale della concentrazione della decisione in un'unica sentenza, quanto quella di rigettare, anche senza espressa motivazione, tale richiesta ed emettere un'unica sentenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata veniva censurata perché, in presenza di una richiesta di decisione limitata ad alcune soltanto delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo, aveva deciso su tutte le domande proposte).