(massima n. 1)
Quando il dispositivo contenga statuizioni che riguardino solo alcune cause decise (e la sentenza va intesa, quanto ad esse, come definitiva ai sensi di cui all'art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c.) e si limiti, per il resto, a disporre la rimessione delle parti in istruttoria «come da separata ordinanza» l'esistenza di una sentenza «non definitiva» in merito alle residue cause, non puņ essere desunta da mere affermazioni contenute nella motivazione. Infatti l'essenza volitiva della sentenza si concreta nel «dispositivo» destinato ad accogliere l'ordine formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto normativo, mentre la motivazione esprime, invece, il momento «logico» della sentenza, e, appunto per questo, le considerazioni in essa contenute, se assumono rilievo ai fini della individuazione del contenuto precettivo della sentenza, chiarendo e integrando il significato delle statuizioni del dispositivo, non possono sostituirsi a queste ultime quando esse siano del tutto mancanti, anche perché manifeste esigenza di salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela della parti portano ad escludere che una decisione giudiziaria idonea ad assumere la forza del giudicato possa essere individuata nella sola parte motiva del provvedimento.