(massima n. 1)
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia o meno carattere di ordinanza o di sentenza e sia quindi o meno soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per quest'ultima deve aversi riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione datagli dal giudice che lo ha pronunziato ma all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, talché si è in presenza di un'ordinanza quando il provvedimento dispone circa il contenuto formale delle attività consentite alle parti mentre si è innanzi ad una sentenza quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali. Pertanto, concesso dal pretore provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con termine per l'instaurazione del giudizio di merito, qualora detto giudice, adito entro tale termine dalla parte contro la quale il provvedimento è stato emanato con ricorso diretto alla revoca del provvedimento medesimo, dichiari con ordinanza l'inefficacia del provvedimento per mancata instaurazione del giudizio di merito entro il termine assegnato, ritenendo inidoneo a tal fine il ricorso proposto, in quanto mirante alla revoca della cautela accordata, e la conseguente inammissibilità di tale ricorso per difetto di interesse, una volta caducato il provvedimento cautelare, detta ordinanza, pronunziandosi in via definitiva su condizioni processuali, ha natura di sentenza, impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione