(massima n. 1)
È pienamente legittimo il nuovo provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero ex art. 253 c.p.p. sui medesimi oggetti già sequestrati e restituiti all'indagato, allorquando l'annullamento del precedente provvedimento di sequestro, non impugnato, attenga a profili formali (nella specie, insufficiente indicazione del titolo dei reati per i quali si procede), non preclusivi, pertanto, dei poteri istituzionali del P.M. volti alla ricerca delle prove. (La S.C. ha altresì ritenuto che con il nuovo provvedimento di sequestro non sono più deducibili le questioni afferenti al primo sequestro, il cui annullamento, da parte del Tribunale del riesame, rende, comunque, inconferente ogni ulteriore esame al riguardo; che il provvedimento di sequestro probatorio, emesso dal P.M. incompetente, non incide sull'efficacia dell'atto inteso come mezzo di ricerca della prova penale (stante l'espressa previsione dell'art. 26 c.p.p., secondo cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite), né sulla legittimità dello stesso, stante la sua natura strumentale di ricerca, anche immediata della prova, sottratta, in quanto tale, a una declaratoria di incompetenza; che l'inefficacia del provvedimento a causa dell'inosservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., come modificato, riguarda le misure cautelari e non anche quelle reali e neppure — a maggior ragione — il sequestro probatorio, che è mezzo di ricerca della prova).