(massima n. 1)
In tema di sequestro disposto dall'autoritą giudiziaria, la motivazione richiesta dall'art. 253, comma 1 c.p.p. impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilitą di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialitą tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel rigettare la richiesta degli indagati, aveva ritenuto che il decreto di sequestro fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati e con un generico riferimento all'oggetto del sequestro costituente corpo di reato, senza specificare in quale fatto il reato consistesse).