(massima n. 1)
Anche nel vigente codice di procedura penale č configurabile la conversione del sequestro penale in sequestro conservativo, per cui, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, tutte le cose comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, devono essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato. (Fattispecie relativa a somme di danaro depositate in c/c bancario cointestato al condannato, frattanto deceduto, e a terzo estraneo al reato. In relazione ad essa, la S.C. ha ritenuto errata la decisione di merito che aveva assegnato alla parte civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, la metā delle somme in sequestro, rinviando le parti per l'accertamento della proprietā della restante metā dinanzi al giudice civile al quale č stata, invece, riconosciuta la competenza per l'eventuale scioglimento della comunione sull'intera somma).