(massima n. 1)
In tema di omicidio volontario non assume rilievo il criterio della prevedibilitą, sia pure in grado elevato, dell'evento morte, ma quello della effettiva previsione del probabile o possibile decesso come conseguenza dell'azione, ciņ nonostante ugualmente e volontariamente eseguita. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., č stato ritenuto che non poteva assumere rilievo il gran numero di colpi comunque inferto al capo della vittima e che il P.M. riteneva non potessero non avere reso coscienti gli aggressori dell'elevato grado di prevedibilitą dell'evento letale (che tuttavia, malgrado il gran numero di colpi, non si sarebbe verificato senza la grave ferita di cui peraltro non si era nemmeno con certezza accertata l'origine).