(massima n. 1)
Al fine della sussistenza della volontà omicida, i colpi di arma da fuoco devono essere sparati in direzione di parti vitali del corpo di una persona; perché ciò si realizzi non è sufficiente che i colpi siano esplosi ad altezza d'uomo, ma è necessario che gli stessi siano esplosi in direzione della figura, e non lateralmente rispetto ad essa.