(massima n. 1)
Sussiste il dolo del delitto di omicidio allorquando l'agente, pur non mirando ad un evento mortale come proprio obiettivo intenzionale, abbia tuttavia previsto come probabile secondo un normale nesso di causalitā la verificazione di un siffatto evento lesivo, accettandone, con l'agire in presenza di tale situazione soggettivamente rappresentatasi, il rischio della sua verificazione. Diversamente, nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p., l'agente si č rappresentato ed ha voluto soltanto il delitto dalla cui commissione č derivato l'evento morte, non presente nella cosciente determinazione del reo, ma verificatasi soltanto quale effetto diretto del diverso delitto realizzato. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito che dal fatto che l'imputato, penetrato in ora notturna in abitazione privata ed incontrata la persona che vi abitava, aveva appiccato fuoco in diverse zone della casa, in tal modo rappresentandosi ed accettandone il relativo rischio la probabilitā che la suddetta persona e quanti altre potevano abitare colā potessero decedere a cagione dell'incendio sviluppatosi).