(massima n. 1)
Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).