(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del rapporto di causalitā č sufficiente che l'agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi dell'evento, di guisa che quest'ultimo risulti essere conseguenza di quella condotta e non di circostanze aventi una sufficiente causale esclusiva. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi collegata la morte di un minore, affetto da morbo di Coolaj, ex art. 40 capoverso c.p. al contegno omissivo dei genitori che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosa. Sulla base dell'enunciato principio si č ritenuto che la gravitā della malattia, da cui era affetta la minore, non costituiva una causa sopravvenuta di per sč sufficiente a produrre l'evento, bensė ''il presupposto per l'intervento terapeutico diretto a procrastinare l'esito letale e condizione primaria dell'obbligo imposto ai genitori'').