(massima n. 1)
Nei confronti delle concause non solo sopravvenute, ma anche preesistenti e simultanee, la presunzione di pari valenza nel rapporto di causalità può essere vinta, con preminenza di una sola causa, a condizione che vi sia una prova che essa sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento. Ne consegue che, in tema di omicidi, sussiste il nesso di causalità materiale tra una ferita cutanea prodotta da un proiettile e la morte della vittima, anche se questa sia stata determinata in ultima analisi da una flogosi settica diffusa che abbia preso origine dalla ferita cutanea prodotta dal proiettile, pur in presenza di una malattia diabetica di cui sia stata affetta la stessa vittima e che abbia rappresentato una concausa patologica preesistente.