(massima n. 1)
Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale presenza di una grave cardiopatia che abbia concorso nella causazione della morte non elide il nesso di causalitą tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento. (Fattispecie in tema di omicidio volontario procurato da numerosi colpi di coltello inferti in area vitale del corpo, con conseguente fenomeno emorragico in soggetto portatore di una grave cardiopatia).