(massima n. 1)
Il giudice che abbia deliberato una sentenza non definitiva, anche se non passata in giudicato, resta da questa vincolato, agli effetti della prosecuzione del giudizio davanti a sé, in ordine alle questioni definite e a quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia (salvo il caso in cui questa sia stata riformata con sentenza passata in giudicato emanata a seguito di impugnazione immediata); ne consegue che pronunciata sentenza non definitiva, il giudice non può con successiva sentenza non definitiva dichiarare la nullità della prima (nella specie, per difetto d'integrità del contraddittorio), né può, per essere venuta meno la causa della nullità (nella specie: con l'intervento volontario della parte pretermessa), con la medesima o con la sentenza definitiva validamente decidere le questioni già risolte con quella sentenza.