(massima n. 1)
L'uso della facoltā conferita al giudice del merito dall'art. 277 c.p.c. di pronunziare, quando ritenga necessaria ulteriore istruzione, una sentenza limitata a quella parte del thema decidendum che di tale istruzione non abbia bisogno, ha carattere discrezionale e, pertanto, non č censurabile in sede di legittimitā.