(massima n. 1)
L'ordinamento processuale vigente conosce, oltre che le sentenze definitive di accoglimento o di rigetto, anche le sentenze di inammissibilitą e di improcedibilitą. Qualora il giudice del merito dichiari, nel dispositivo di una sentenza, improcedibile, piuttosto che inammissibile, la domanda, incorre in un errore meramente formale, risolvendosi la diversitą terminologica adottata in una improprietą nell'uso dei termini, che non dą luogo ad una contraddizione logica della sentenza.