Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2649 del 11 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata riunione di cause in materia di lavoro e previdenza non č prevista dalla legge come causa di nullitā processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non puō essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione; la relativa facoltā configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravositā della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non č censurabile in sede di legittimitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.