(massima n. 1)
La mancata riunione di cause in materia di lavoro e previdenza non č prevista dalla legge come causa di nullitā processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non puō essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione; la relativa facoltā configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravositā della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non č censurabile in sede di legittimitā.