(massima n. 2)
In forza del principio della conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, nel giudizio di appello l'aspetto rescissorio ha la prevalenza su quello rescindente con la conseguenza che, salvo nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d'appello deve esercitare i suoi poteri di riesame della controversia e non può, quindi, rimettere la causa al primo giudice per la concessione del termine previsto dalla norma dell'art. 269 c.p.c. al fine della chiamata di terzo.