(massima n. 1)
Il terzo acquirente di un bene dal coniuge del fallito è in buona fede — e può così paralizzare la revocazione dell'acquisto promossa dal curatore del fallimento — se dimostra di essere stato, al momento dell'acquisto, nella ragionevole persuasione che il bene medesimo fosse stato acquistato, a suo tempo, con danaro del suo dante e non con danaro del di lui coniuge, poi fallito.