(massima n. 1)
L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenta, indipendentemente da ogni indagine su un'eventuale colpa di quest'ultimo e, quindi, senza necessitā di accertare se la mancata presentazione del conto possa essere giustificata, come risulta dal secondo comma dell'articolo citato, che consente il deferimento del giuramento in casi nei quali nessuna colpa della controparte č ipotizzabile: l'unico presupposto richiesto dalla legge consiste nell'accertata impossibilitā di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto.