Cassazione civilesentenza n. 2335del 7 giugno 1977
(1 massima)
(massima n. 1)
Per l'art. 265 del codice di procedura civile il giudice ha facoltą non obbligo di ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace.