(massima n. 1)
L'art. 265 c.p.c. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenti, in presenza dell'accertata impossibilitą di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto. All'ipotesi della mancata presentazione deve equipararsi il caso in cui il conto sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attivitą svolta, come nel caso che contenga la mera indicazione dei dati contabili sulle entrare e sulle uscite, dovendo esso dare la prova non solo della quantitą e qualitą delle somme incassate e della entitą causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare le modalitą con cui l'incarico č stato eseguito, al fine di riscontrare un operato conforme a quei criteri di buona amministrazione che, alla luce del principio stabilito dall'art. 1176 c.c., vengono ribaditi in tema di mandato dall'art. 1710 c.c.